Viste le numerosissime richieste di chiarimento pervenute su questo blog e via e-mail vorrei fugare qualche dubbio in merito alla non applicazione del meccanismo del reverse charge nel caso di cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato.
Ricordo che da oggi si applica il meccanismo del reverse charge sulle cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, con alcune modifiche introdotte dalla risoluzione n. 36/E pubblicata ieri, 31 marzo 2011. Tra le novità: non si applica il reverse charge qualora la vendita del cellulare sia accessoria alla fornitura del traffico telefonico.
Dopo una discreta attesa e alcune richieste e tentativi di risposte comparsi anche su questo blog l’Agenzia delle Entrate con Circolare del 23 dicembre 2010, n. 59 ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del meccanismo del “reverse charge” alle cessioni di telefoni cellulari, microprocessori e unità centrali di elaborazione.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nella giornata di ieri 25 novembre 2010, l’autorizzazione del Consiglio UE 22 novembre 2010, n. 2010/710/UE, con la quale Italia, Germania e Austria sono state autorizzate ad applicare il meccanismo del ”reverse charge” alle cessioni di telefoni cellulari, microprocessori e unità centrali di elaborazione.
Fino al 31 dicembre 2012 è possibile fruire della detrazione d’imposta per i lavori di recupero del patrimonio edilizio per una quota pari al 36% delle spese sostenute.
Agli inquilini titolari di contratti di locazione registrati spetta uno sconto o rimborso dall’IRPEF che può essere fatto valere presentando la dichiarazione dei redditi, modello 730 per pensionati e dipendenti, o modello Unico Persone Fisiche.
aprile 21, 2011
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